L'Università - aspetti
amministrativi
Da ricerche di Francesco Torchia
Gli unici
responsabili dell'andamento amministrativo comunale nell'antico regime, prima
che il governo rivoluzionario napoleonico ispiri la riorganizzazione del
sistema amministrativo al modello francese, erano il sindaco ed
il cancelliere, ai quali veniva
demandato il rispetto delle decisioni prese dal Parlamento e Reggimento
dell'Università, corrispondenti poi al Consiglio ed alla Giunta comunale.
Il general
Parlamento di Sanmango, nel numero di 12 componenti
in rappresentanza della Universitàs civium, era
l’espressione dei ceti sociali cittadini dei civili, o primo
ceto cioè dei nobili e proprietari, degli artesi, o secondo
ceto mediocre cioè di coloro che esercitavano un mestiere e potevano
vivere con i proventi della propria “industria” ed infine dei bracciali,
o terzo ceto inferiore, cioè di coloro che non possedendo a
sufficienza proprietà terriere, erano costretti a prestare il proprio lavoro
per poter vivere.
Alle cariche
pubbliche potevano accedere tutti i cittadini che
avevano compiuto 18 anni e avevano le capacità; erano esclusi le donne, i
preti, i miserabili, i condannati a pene infamanti, i debitori dell'Università
e coloro che avevano cause pendenti con essa e le persone anziane che avevano
oltrepassato i 55 anni.
In seno al suddetto
Parlamento, a voti segreti, si eleggevano annualmente tutte le cariche
cittadine, si decidevano le questioni amministrative e finanziarie e si
discutevano i problemi quotidiani della stessa Università. La composizione
dell'esecutivo prevedeva il sindaco, primo e secondo
eletto, o auditori, che formano il reggimento
dell'Università, assistiti nella loro opera di amministrazione
ordinaria dal cancelliere, dal cassiere e dai diversi deputati.
Quest'ultimi erano
eletti in pari proporzione da ogni ceto suddetto, “per formare i libri
catastali, focolare, tassa inter cives, tabacco e regie strade”,
per la distribuzione forzosa del sale, dietro riscossione delle relative tasse,
tra le diverse famiglie cittadine, cui si aggiungevano degli altri deputati per
la risoluzione di particolari necessità. I razionali erano eletti
in occasione della verifica dei rendiconti annuali della
contabilità, da parte degli amministratori al termine della scadenza del
proprio mandato.
Tutti gli Eletti,
oltre le particolari mansioni amministrative loro delegate dal Sindaco, avevano
l'incarico d'interessarsi di quanto potesse occorrere
al popolo, facendosi interpreti delle varie necessità presso gli altri
Magistrati, il Governatore e il Principe. i cittadini
eleggevano i successori, la nomina però poteva essere sempre revocata dal
popolo.
Si aggiungono
ancora alle suddette cariche quella del catapano, o governatore,
ed in sua vece del luogotenente, rappresentante dell'autorità
feudale ed incaricato del mantenimento dell'ordine pubblico nel paese, e del mastro
d'atti, responsabile della autenticità degli
atti svolti nel territorio comunale, che in base all'annesso diritto di mastrodattia,
riceveva, sulla base di tariffe quasi mai rispettate, una tassa per ogni atto
ufficiale compilato sia quando si istruivano i processi nella Corte baronale,
sia quando veniva rilasciato un atto a qualsiasi titolo alle parti interessate,
o quand'ancora presenziava alla redazione di istrumenti notarili.
Il Mastrodatti
verbalizzava le deliberazioni che venivano legalizzate
attraverso un Atto Pubblico redatto da un notaio in presenza di due testimoni.
Il mastrodatti,
così come il notaio, non era nominato né dal feudatario né dall'Università ma
dal Presidente del Sacro Regio Consiglio, quale Vicepronotario del Regno, ed
era nominato a vita; il Giudice della Bagliva aveva il compito di fare
osservare i regolamenti di polizia rurale e di elevare le contravvenzioni ai
trasgressori. Il funzionario incaricato per l’edilizia, la pulizia dele strade
e la distribuzione delle acque era il portolona. Esso veniva
eletto annualmente dalla comunità.
Il mandato delle
suddette cariche amministrative è limitato ad un anno, che
però non corrisponde all'anno solare, ma a quello di tradizione
bizantina, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.
Il Sindaco non
poteva essere rieletto se non dopo un certo numero di anni salvo che in casi
eccezionali, per i quali si poteva derogare alle norme generali, previa autorizzazione
Sovrana.
C’era un luogo
solito dove il parlamento
svolgeva le sue adunanze; di norma era
Partecipava alle
riunioni anche il capitano della Giustizia, in qualità di
organo di polizia locale, preposto a sedare risse e tumulti popolari.
Alla fine del
mandato, “avendosi posto in sindacato”, il Parlamento eleggeva i sindacatori per l'accertamento di
eventuali responsabilità commesse dal sindaco durante l'esercizio della carica esercitata.
Tutti i parlamenti,
anche quelli convocati per altri motivi, dovevano svolgersi con le stesse
modalità e per essere validi era necessaria la presenza del Governatore o, in
sua vece, del Luogotenente; Naturalmente nell'ambito locale, come sempre, è
intorno alle cariche amministrative comunali, ed in particolare a quella di
sindaco, che si sostanzia la lotta da parte delle diverse famiglie interessate
alla conquista del potere, alle cui manovre ed interessi non
certo resta estranea la locale famiglia feudataria.
Il Sindaco
custoidiva una delle tre chiavi dell’università. Le altre due chiavi erano custodite
una dall’esattore e l’altra da un deputato eletto dal parlamento.
Per le vertenze tra
l’università ed il feuidatario interveniva abbastanza tempestivamente il re, il
quale affidava il verdetto finale al Sacro Regio Consiglio e Camera di santa Chiara.