L'Università  - aspetti amministrativi
Da ricerche di Francesco Torchia

 

 

Gli unici responsabili dell'andamento amministrativo comunale nell'antico regime, prima che il governo rivoluzionario napoleonico ispiri la riorganizzazione del sistema amministrativo al modello francese, erano il sindaco ed il cancelliere, ai quali veniva demandato il rispetto delle decisioni prese dal Parlamento e Reggimento dell'Università, corrispondenti poi al Consiglio ed alla Giunta comunale.

 

Il general Parlamento di Sanmango, nel numero di 12 componenti in rappresentanza della Universitàs civium, era l’espressione dei ceti sociali cittadini dei civili, o primo ceto cioè dei nobili e proprietari, degli artesi, o secondo ceto mediocre cioè di coloro che esercitavano un mestiere e potevano vivere con i proventi della propria “industria” ed infine dei bracciali, o terzo ceto inferiore, cioè di coloro che non possedendo a sufficienza proprietà terriere, erano costretti a prestare il proprio lavoro per poter vivere.

 

Alle cariche pubbliche potevano accedere tutti i cittadini che avevano compiuto 18 anni e avevano le capacità; erano esclusi le donne, i preti, i miserabili, i condannati a pene infamanti, i debitori dell'Università e coloro che avevano cause pendenti con essa e le persone anziane che avevano oltrepassato i 55 anni.

 

In seno al suddetto Parlamento, a voti segreti, si eleggevano annualmente tutte le cariche cittadine, si decidevano le questioni amministrative e finanziarie e si discutevano i problemi quotidiani della stessa Università. La composizione dell'esecutivo prevedeva il sindaco, primo e secondo eletto, o auditori, che formano il reggimento dell'Università, assistiti nella loro opera di amministrazione ordinaria dal cancelliere, dal cassiere e dai diversi deputati. Quest'ultimi  erano eletti in pari proporzione da ogni ceto suddetto, “per formare i libri catastali, focolare, tassa inter cives, tabacco e regie strade”, per la distribuzione forzosa del sale, dietro riscossione delle relative tasse, tra le diverse famiglie cittadine, cui si aggiungevano degli altri deputati per la risoluzione di particolari necessità. I razionali erano eletti in occasione della verifica dei rendiconti annuali della contabilità, da parte degli amministratori al termine della scadenza del proprio mandato.

 

Tutti gli Eletti, oltre le particolari mansioni amministrative loro delegate dal Sindaco, avevano l'incarico d'interessarsi di quanto potesse occorrere al popolo, facendosi interpreti delle varie necessità presso gli altri Magistrati, il Governatore e il Principe. i cittadini eleggevano i successori, la nomina però poteva essere sempre revocata dal popolo.

 

Si aggiungono ancora alle suddette cariche quella del catapano, o governatore, ed in sua vece del luogotenente, rappresentante dell'autorità feudale ed incaricato del mantenimento dell'ordine pubblico nel paese, e del mastro d'atti, responsabile della autenticità degli atti svolti nel territorio comunale, che in base all'annesso diritto di mastrodattia, riceveva, sulla base di tariffe quasi mai rispettate, una tassa per ogni atto ufficiale compilato sia quando si istruivano i processi nella Corte baronale, sia quando veniva rilasciato un atto a qualsiasi titolo alle parti interessate, o quand'ancora presenziava alla redazione di istrumenti notarili.

 

Il Mastrodatti verbalizzava le deliberazioni che venivano legalizzate attraverso un Atto Pubblico redatto da un notaio in presenza di due testimoni.

Il mastrodatti, così come il notaio, non era nominato né dal feudatario né dall'Università ma dal Presidente del Sacro Regio Consiglio, quale Vicepronotario del Regno, ed era nominato a vita; il Giudice della Bagliva aveva il compito di fare osservare i regolamenti di polizia rurale e di elevare le contravvenzioni ai trasgressori. Il funzionario incaricato per l’edilizia, la pulizia dele strade e la distribuzione delle acque era il portolona. Esso veniva eletto annualmente dalla comunità.

 

Il mandato delle suddette cariche amministrative è limitato ad un anno, che però non corrisponde all'anno solare, ma a quello di tradizione bizantina, che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

 

Il Sindaco non poteva essere rieletto se non dopo un  certo numero di anni salvo che in casi eccezionali, per i quali si poteva derogare alle norme generali, previa autorizzazione Sovrana.

C’era un luogo solito dove il parlamento  svolgeva le sue adunanze; di norma era la Chiesa Madre o la Piazza antistante. Il parlamento era convocato al tocco di campana o per voce del banditore, di solito il giorno precedente il quale girava per le strade del paese al suono di una tromba, quindi urlava l’annuncio con una contilena particolare. Il pubblico  Sedile (Parlamento) si teneva  il 4 agosto di ogni anno  (se tale giorno cadeva di domenica bisognava avere il permesso del Vicario Foraneo); i suddetti organi d'amministrazione si riunivamo nel pubblico Sedile, situato nella  cone sopra detto nella piazza centrale del paese posta nella zona Chiesa , alla presenza del governatore, o del suo luogotenente, che esercitava il controllo di legittimità in rappresentanza dell'autorità regia e feudale.

 

Partecipava alle riunioni anche il capitano della Giustizia, in qualità di organo di polizia locale, preposto a sedare risse e tumulti popolari.

Alla fine del mandato, “avendosi posto in sindacato”, il Parlamento eleggeva i sindacatori  per l'accertamento di eventuali responsabilità commesse dal sindaco durante l'esercizio della  carica esercitata.

 

Tutti i parlamenti, anche quelli convocati per altri motivi, dovevano svolgersi con le stesse modalità e per essere validi era necessaria la presenza del Governatore o, in sua vece, del Luogotenente; Naturalmente nell'ambito locale, come sempre, è intorno alle cariche amministrative comunali, ed in particolare a quella di sindaco, che si sostanzia la lotta da parte delle diverse famiglie interessate alla conquista del potere, alle cui manovre ed interessi non certo resta estranea la locale famiglia feudataria.

 

Il Sindaco custoidiva una delle tre chiavi dell’università. Le altre due chiavi erano custodite una dall’esattore e l’altra da un deputato eletto dal parlamento.

 

Per le vertenze tra l’università ed il feuidatario interveniva abbastanza tempestivamente il re, il quale affidava il verdetto finale al Sacro Regio Consiglio e Camera di santa Chiara.