COMUNE DI SAN MANGO D’AQUINO

      PROVINCIA DI CATANZARO

 

 

 


REGOLAMENTO COMUNALE

SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E SUL DIRITTO DI ACCESSO

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 6 DEL 10 GENNAIO 1998

 


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 01 - Oggetto del Regolamento

1.   Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 07 agosto 1990, n° 241 e nell’articolo 07 della legge 08 giugno 1990, n° 142, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge secondo criteri di trasparenza, economicità, di efficacia e di pubblicità.

 

Art. 02 - Principi generali

1.   Il Comune non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dello svolgimento dell’istruttoria.

2.   Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’Ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

 

Art. 03 - Obbligo di motivazione

1.   Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

 

Art. 04 - Eccezione all’obbligo della motivazione

1.   La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

 

Art. 05 - Comunicazione del provvedimento al destinatario

1.   Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.

2.   Se le ragioni del provvedimento risultano da altro atto della amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest’ultimo deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento, anche l’atto cui esso si richiama.

3.   In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.


TITOLO II

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

 

CAPO I

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 06 - Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento

1.   Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della promozione del provvedimento e della sua adozione, salvo che quest’ultima sia per legge di competenza di altri soggetti o organi,  sono i dipendenti comunali preposti agli Uffici e ai Servizi.

 

Art. 07 - Responsabile del procedimento

1.   Ai Dipendenti di cui al precedente art. 06 compete l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento relativo al servizio espletato e all’Ufficio ricoperto.

2.   Se in un procedimento amministrativo sono interessati più Uffici o servizi, ciascun Ufficio o servizio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza.

3.   La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell’assegnazione, alla medesima, dell’istanza di parte.

4.   Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti preposti sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, nelle forme e con le modalità fissate dall’art. 10, ai soggetti ivi indicati e, a richiesta, a chiunque via abbia interesse ai sensi dell’art.11.

 

Art. 08 - Compiti del responsabile del procedimento

1.   Il Responsabile del procedimento :

a)  valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento ;

b)  accerta d’Ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ;

c)  propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze dei servizi ;

d)  cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti ;

e)  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’Organo competente per l’adozione.

 

 

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 09 - Inizio dell’attività procedimentale.

1.   Qualora non sussistano specifiche ragioni d’impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni decorrenti dalla data dell’assegnazione di cui al comma 03 del precedente articolo 07, comunica, con le modalità previste dal precedente articolo 08, l’avvio del procedimento :

a)  ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ;

b)  ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento.

2.   Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui all’articolo 08, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti - individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria - ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio.

3.   Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire negli atti, di dare inizio alla istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 02, qualora lo richiedano particolari ragioni di urgenza per la salvaguardia del pubblico interesse.

 

Art. 10 - Modalità della comunicazione di avvio del procedimento

1.   Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all’articolo 09 dell’avvio del procedimento stesso.

2.   Nella comunicazione debbono essere indicati :

a)  il servizio competente ;

b)  l’oggetto del procedimento promosso ;

c)  l’Ufficio e il dipendente responsabile del procedimento ;

d)  la sede dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3.   Qualora, per il numero o l’incertezza dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 02 saranno resi noti mediante pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale.

4.   L’omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

Art. 11 - Facoltà di interventi nel procedimento.

1.   Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o di interessi privati, nonché le associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

 

Art. 12 - Modalità di intervento nel procedimento

1.   I soggetti di cui all’articolo 09 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 11 hanno diritto di :

a)  prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali l’accesso è escluso ai sensi del titolo III del presente regolamento, ai quali dovesse eventualmente applicarsi il divieto di cui alla lettera a) del comma 02 dell’articolo 24 della legge 07 agosto 1990 n° 241, nonché gli atti che contenessero apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche ;

b)  presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento indicando comunque nella motivazione le ragioni di accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti.

 

Art. 13 - Accordi con gli interessati

1.   Le osservazioni e le proposte presentate a norma dell’articolo 12, ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso sussiste il pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati.

2.   Gli accordi possono sostituire, integralmente o parzialmente, soltanto l’eventuale contenuto discrezionale dei provvedimenti.

3.   Ipotesi di accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentite solo se espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.

4.   Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

5.   Gli accordi sono approvati dall’Organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e soggiacciono ai controlli previsti per quest’ultimo.

6.   Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione ha facoltà di recedere immediatamente dagli accordi.

7.   Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo si applicano le norme del comma 05 dell’articolo 11 della legge 07 agosto 1990, n° 241.

 

Art. 14 - Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi

1.   Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le disposizioni dello specifico regolamento comunale da adottarsi  in applicazione dell’art. 12 della legge 07 agosto 1990, n° 241.

2.   L’effettiva osservanza dei criteri e modalità di cui al detto regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel comma 1.

 

Art. 15 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1.   I termini entro cui devono concludersi i procedimenti sono indicati nell’allegato “A”.

2.   Per i procedimenti non compresi in detto allegato, il termine per la conclusione è di 30 giorni, se non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro regolamento o procedimento speciale.

 

Art. 16 - Impossibilità di rispetto del termine

1.   Qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà essere data all’interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine entro cui sarà adottato il provvedimento.

2.   In tal caso, la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella fissata originariamente.

 

Art. 17 - Casi di non applicazione della normativa del capo II

1.   Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività del Comune diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la formazione.

2.   Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

 


TITOLO III

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

 

CAPO I - NORME GENERALI

 

Art. 18 - Ambito di applicazione

1.   Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2.   Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti di questo Comune competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

3.   Il diritto di accesso s’intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l’accesso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

 

 

CAPO II

MODALITÀ PER L’ACCESSO

 

Art. 19 - Pubblicazione degli atti

1.   Quando la legge o lo speciale regolamento comunale non la disciplina diversamente per altri scopi, la pubblicità degli atti, ai fini del diritto di accesso, si intende realizzata con la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

 

Art. 20 - Accesso informale

1.   Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio comunale competente a formare l’atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

2.   L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

3.   La richiesta esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

 

Art. 21 - Procedimento di accesso formale

1.   Qualora per il carico giornaliero di lavoro non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.

2.   Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l’Ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

3.   Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del precedente art. 18.

 

Art. 22 - Esame dei documenti - Rilascio di copie

1.   L’esame dei documenti è gratuito.

2.   Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell’art. 25, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n° 241, la speciale tariffa che la Giunta Comunale approverà tenendo conto dei seguenti elementi di principio :

a)  rimborso costi di riproduzione :            - per ogni foglio fino a cm 21x 29,70 ;

                                                                    - per ogni foglio di dimensione superiore ;

    salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

 

Art. 23 - Richiesta di accesso - Contenuto

1.   La richiesta di accesso, diversa da quella verbale, dovrà essere fatta a mezzo di modulo fornito gratuitamente dall’Amministrazione.

2.   La richiesta, in ogni caso, deve contenere gli elementi indicati dall’art. 20.

 

Art. 24 - Presentazione della richiesta formale

1.   La richiesta formale per la presa visione ed il rilascio delle copie dei documenti dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale.

2.   Il responsabile dell’Ufficio protocollo generale subito dopo averla protocollata, di volta in volta, la trasmetterà per l’ulteriore corso, al competente Responsabile del servizio.

3.   La domanda si intende limitata al documento richiesto ed eventualmente ai suoi allegati facenti parte integrante di esso.

4.   Potrà essere fatta unica domanda per i documenti riconducibili allo stesso procedimento e, contestualmente, dovrà essere costituito il fondo spese previsto dall’art. 22.

5.   La richiesta formale presentata erroneamente è immediatamente trasmessa all’amministrazione competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

6.   L’Ufficio relazioni con il pubblico di cui all’art. 12 del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n° 29, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.

 

Art. 25 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso

1.   Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma 04, della legge 07 agosto 1990 n° 241, decorrenti dalla presentazione, al protocollo generale, della richiesta o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 05 del precedente art. 24.

2.   Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l’Ufficio, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

 

Art. 26 - Responsabilità del procedimento di accesso

1.   Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell’unità organizzativa  competente a formare l’atto od a detenerlo stabilmente di cui al precedente art. 06.

 

Art. 27 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso

1.   L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2.   L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di speciali regolamenti.

3.   L’esame dei documenti avviene presso l’Ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di lunedì e giovedì di ogni settimana salvo motivate richieste di urgenza, alla presenza di personale dipendente.

4.   Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui  sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5.   L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente, che può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

 

Art. 28 - Divieto di presa visione dei provvedimenti originali

1.   Al fine di assicurare la diligente conservazione degli atti, è fatto divieto, in linea di massima, di consentire la visione degli originali.

2.   Solo in casi eccezionali, sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell’Ufficio ed in costante presenza di persona di sua fiducia, potrà essere consentita la visione degli atti originali, con gli accorgimenti di cui al precedente art. 27, comma 03.

 

Art. 29 - Responsabilità a carico dei cittadini

1.   Il cittadino che danneggi, distrugga,  perda o sottragga un documento affidatogli per la visione, risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell’art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose).

 

 

CAPO IV

DISCIPLINA DEI CASI D’ESCLUSIONE

 

Art. 30 - Documenti amministrativi sottratti all’accesso

1.   Sono sottratti all’accesso i documenti amministrativi previsti dall’art. 08, comma 05, del D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352.

2.   Sono altresì sottratti all’accesso o rientranti nell’Istituto del differimento di cui all’art. 31 :

a)   gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi sino a quando non sarà approvata la graduatoria finale ;

b)   gli atti relativi all’istruttoria di gare di appalto fino a quando non sarà dato corso all’aggiudicazione;

c)   i fascicoli personali dei dipendenti per la sola parte relativa alla loro sfera strettamente personale ;

d)   atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata alla adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai sensi dell’articolo 40 della legge 08 giugno 1990 n° 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell’articolo 39, primo comma lettera a) della legge 08 giugno 1990, n° 142. Il divieto di accesso ai documenti predetti opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria ed alla conduzione delle indagini ;

e)   accertamenti medico legali e relativa documentazione ;

f)    documenti ed atti relativi alla salute e alle condizioni socio - economiche delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime ;

g)   documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti comunali e del Segretario Comunale ;

h)   documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ;

i)    documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali ;

j)    documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio ;

k)   rapporti alla Procura generale e alle Procure regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali ;

l)    atti di promuovimento e provvedimenti di azione di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle Procure regionali della Corte dei Conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

m)  gli atti attinenti  la riservatezza di terzi garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3.   Trovano applicazione gli artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409.

 

 

Art. 31 - Non accoglimento della richiesta - Differimento

1.   Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla norma che li disciplina, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come formulata.

2.   Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al precedente art. 30, o per salvaguardare esigenze di riservatezza, eventualmente anche dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

3.   L’atto motivato che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata.

4.   I provvedimenti di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del Responsabile del procedimento.

Art. 32 - Silenzio - rifiuto

1.   Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s’intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio - rifiuto al tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 04 e 05 dell’art. 25 della legge 07 agosto 1990 n° 241.

2.   Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio - rifiuto il responsabile del procedimento informa il Segretario Comunale, che provvederà ad accertare i motivi del rifiuto ed a proporre i provvedimenti di competenza.

3.   Qualora sia accertato che non sussistano motivi di esclusione o differimento dell’accesso, il Segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l’immediata ammissione all’accesso, dandone avviso all’interessato o trasmettendogli la documentazione richiesta. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 23 della legge 06 dicembre 1971, n° 1034.

Art. 33 - Protocollo - Condizioni per l’accesso

1.Viene sottratto all’accesso il protocollo comunale eccetto che per la parte in cui vi è un

    interesse personale del richiedente.

CAPO V

ACCESSO DEGLI AMMINISTRATORI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 34 - Diritto di accesso dei Consiglieri

1.   I consiglieri Comunali allo scopo di effettuare, in maniera ampia e completa il controllo sulle deliberazioni,  hanno diritto di accedere negli Uffici e di richiedere, ai responsabili dei servizi, tutte le informazioni e notizie, attinenti agli atti deliberativi, che ritengano utili per l’espletamento  delle loro funzioni.

2.   La richiesta da parte dei Consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si estende anche a tutti gli atti dell’Amministrazione.

3.   Con il presente regolamento si sottrae il rilascio integrale di copie del protocollo comunale. Il rilascio di part di esso è consentito ai Consiglieri Comunali dietro presentazione di motivate richieste su parti specifiche del protocollo stesso.

Art. 35 - Modalità di accesso

1.   Il Sindaco, allo scopo di assicurare il normale andamento degli Uffici, può, con proprio provvedimento e sentiti i capigruppo consiliari ed il Segretario Comunale, stabilire le modalità di accesso dei Consiglieri agli Uffici Comunali.

2.   La consegna di copie di atti amministrativi deve avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

3.   L’accesso agli atti amministrativi nonché il rilascio di copia di essi potrà avvenire soltanto dietro autorizzazione del Segretario comunale o, in caso di assenza, del Sindaco o suo sostituto.

Art. 36 - Esenzione pagamento diritti

1.   I Consiglieri Comunali possono chiedere, con esenzione del pagamento dei diritti, copie di atti e documenti necessari all’espletamento del loro mandato.

2.   Tali atti e documenti non possono essere utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo né consegnati a terzi.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi

1.   Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Norme abrogate

1.   Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Art. 39 - Pubblicità  del regolamento e degli atti.

1.   Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 07 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 40 - Casi non previsti dal presente regolamento

1.   Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :

a)  le leggi nazionali e regionali ;

b)  lo statuto comunale ;

c)  il regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

d)  il regolamento comunale di contabilità ;

e)  il regolamento sulla disciplina dei contratti.

Art. 41 - Rinvio dinamico

1.   Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.   In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

1.   Il presente regolamento, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) sarà ripubblicato all’Albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di tale seconda forma di pubblicazione.

 

 

 


REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO

ALLEGATO A) - (Art. 15)

 

 

Sono esclusi i procedimenti per i quali i termini sono fissati dalle leggi, dalle norme regionali e dai regolamenti comunali.

 

 

I N D I C E

 

 

 

Num. Ord.

D E S C R I Z  I O N E

1

Segreteria - Protocollo - Archivio

2

Personale - Ufficio relazioni con il pubblico

3

Istruzione e cultura

4

Commercio e attività economiche - Trasporti

5

Ragioneria - Servizi finanziari

6

Tributi

7

Economato

8

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - Opere Pubbliche

9

Strumenti urbanistici

10

Edilizia residenziale pubblica e privata

11

Servizi demografici - Leva - Servizio elettorale - Servizio statistico

12

Polizia Locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 - SEGRETERIA - PROTOCOLLO - ARCHIVIO

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Protocollazione atti e posta in arrivo

2

2

Rinnovo Commissioni Consultive

40

3

Designazione rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio Comunale

40

4

Designazioni rappresentanti del Comune di competenza della Giunta Comunale

20

5

Designazioni rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco

20

6

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

7

Rilascio di certificati e attestai dagli atti correnti

10

8

Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio

30

9

Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni

45

10

Risposta ad esposti e ricorsi

60

11

Autenticazione di firme e documenti

2

12

Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente

30

13

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno

30

14

Autocertificazioni

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 - PERSONALE - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

 

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Richiesta uso sala consiliare

5

2

Richiesta uso altri beni comunali

10

3

Consultazione Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali - anno corrente

al momento

4

Consultazione Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali periodi precedenti

5

5

Concessione congedi e aspettative retribuite

5

6

Concessione congedi e aspettative non retribuite

3

7

Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente

20

8

Decadenza dall’impiego di dipendente comunale

20

9

Recesso dal rapporto di lavoro per prova negativa

20

10

Accettazione dimissioni del personale

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 - ISTRUZIONE E CULTURA

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Contributi per assistenza scolastica

30

2

Mensa scolastica (liquidazione)

30

3

Manifestazioni culturali

45

4

Contributi ad associazioni culturali

40

5

Contributi per attività culturali

40

6

Provvedimenti per il diritto allo studio

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 - COMMERCIO E ATTIVITÀ ECONOMICHE - TRASPORTI

 

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Autorizzazione commercio fisso

30

2

Autorizzazione mostre a porte chiuse

30

3

Autorizzazione sospensione attività

10

4

Autorizzazione punti vendita giornali e riviste

40

5

Autorizzazione pubblici esercizi

30

6

Autorizzazione accessorie pubblici esercizi

30

7

Autorizzazione cambio giorni di chiusura

20

8

Autorizzazione vendita temporanea

15

9

Autorizzazione ex art. 03 comma 06 legge 287/91

30

10

Licenze strutture alberghiere

60

11

Licenze per guide, accompagnatori turistici ed interpreti

60

12

Licenza sala giochi

30

13

Licenze sala da ballo, teatri, cinema

60

14

Licenze piccoli trattenimenti

30

15

Autorizzazioni per agriturismo

40

16

Trasferimenti di esercizi pubblici e commerciali

15

17

Autorizzazione barbieri, parrucchieri e affini

30

18

Subingressi

30

19

Variazione dell’attività

40

20

Sospensione attività

15

21

Cessazione attività

15

22

Rilascio licenza ascensore (da quando viene trasmessa la pratica alla ISPSEL

30

23

Ampliamento esercizio commerciale (entro i limiti del piano commerciale

60

24

Ricezione vendite liquidazione

15

25

Autorizzazione trasferimento autorimessa senza noleggio

90

26

Rilascio licenza autorimessa senza noleggio

90

27

Rinnovo autorimessa senza noleggio

30

28

Rilascio licenza mestieri girovaghi

30

29

Autorizzazioni temporanee pubblici esercizi

30

30

Licenze e autorizzazioni per taxi e noleggio con conducente

90

31

Autorizzazione arti tipografiche

60

32

Certificazione imprenditore agricolo a titolo principale

30

33

Autorizzazione per l’occupazione permanente suolo pubblico

30

34

Autorizzazione per l’occupazione temporanea suolo pubblico

15

35

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

36

Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti

30

37

Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio

60

38

Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni

60

39

Risposta ad esposti e ricorsi

60

40

Notifica di atti

10


5 -  RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

 

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Pagamento di gettoni di presenza

60

2

Rimborsi oneri datore di lavoro Consiglieri Comunali

90

3

Emissione mandati sulla base di fatture

30

4

Emissione ordini di incasso

20

5

Registrazione fatture fornitori

10

6

Trattamenti di pensione

30

7

Pensioni di reversibilità

30

8

Certificazioni di servizio ai fini pensionistici

30

9

Denunce di infortunio dei dipendenti

2

10

Rivalutazione monetaria e interessi legali su retribuzioni arretrate

20

11

Rendiconti mensili degli agenti contabili

10

12

Svincolo cauzioni

40

13

Compensi alle Commissioni Giudicatrici dei concorsi e degli appalti concorsi

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6 - TRIBUTI

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Richiesta chiarimenti sull’applicazione dei tributi comunali

45

2

Liquidazione e accertamento dei tributi dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio

60

3

Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili

60

4

Emissione ruoli riscossioni coattive

180

5

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

6

Risposta ad esposti e ricorsi

40

7

Autorizzazione per l’occupazione permanente suolo pubblico

30

8

Autorizzazione per l’occupazione temporanea suolo pubblico

15

9

Autorizzazione per apposizione cartelli pubblicitari

20

10

Autorizzazione passi carrai

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7 - ECONOMATO

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Adempimenti relativi ad oggetti ritrovati

30

2

Rendiconti dell’Economo

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Allacciamento fognature

30

2

Allacciamento acquedotto

30

3

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

4

Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti

30

5

Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio

60

6

Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni

60

7

Risposta ad esposti e ricorsi

40

8

Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente

30

9

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno

60

10

Notifica di atti

15

11

Stipula contratti

30

12

svincolo cauzioni

40

13

Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

60

14

Gare di appalto

180

15

Aggiornamento degli inventari

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 - STRUMENTI URBANISTICI

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Certificati di destinazione urbanistica

30

2

Certificati di destinazione d’uso

20

3

Sopralluoghi a richiesta di privati (salvo urgenza)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Pronuncia decadenza assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento)

60

2

Approvazione bando per formazione graduatoria assegnazione alloggi ERP

45

3

Subingresso nell’assegnazione alloggi ERP (dall’accertamento dei requisiti)

40

4

Variante a concessioni edilizie in corso d’opera

45

5

Rimborso oneri non dovuti per concessione edilizia

60

6

Provvedimenti repressivi in ordine a violazione di norma antisismiche

30

7

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11 - SERVIZI DEMOGRAFICI - LEVA - SERVIZIO ELETTORALE -

       SERVIZIO STATISTICO

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Consegna libretti di pensione

3

2

Trasferimento residenza in altro Comune (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica emigratoria

20

3

Trasferimento di residenti all’estero (art. 7 DPR 223/89) perfezionamento pratica emigratoria

20

4

Trasferimento residenza in questo Comune (art. 7 DPR 223/89) (perfezionamento pratica immigratoria)

30

5

Cancellazione anagrafica per morte (art. 17 DPR 223/89)

3

6

Cancellazione anagrafica per trasferimento residenza (art. 18 DPR 223/89)

10

7

Cancellazione anagrafica per trasferimento residenza all’estero (art. 17 DPR 223/89)

10

8

Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata al censimento (art. 1 DPR 223/89)

180

9

Scissione o riunioni familiari (dall’accertamento)

30

10

Variazione qualifica professionale o tiolo di studio (art. 17 DPR 223/89)

3

11

Certificazione varia in carta libera o bollo

5

12

Rilascio libretti di lavoro

3

13

Rilascio/rinnovo carta di identità

5

14

Invio degli atti relativi agli elenchi dei titolari di pensione deceduti, emigrati e delle variazioni

30

15

AIRE : trascrizione per trasferimento presso residenza all’estero (art. 2 legge 470/88 e art. 16 DPR 223/89

30

16

Trasferimento all’AIRE di altro Comune (come sopra)

30

17

Cancellazione a seguito trasferimento all’estero (art. 2 legge 479/88 e art. 16 DPR 223/89

30

18

Cancellazione per trasferimento nell’AIRE di altro Comune

30

19

Trascrizione atti acquisto o perdita cittadinanza

30

20

Trascrizione atti ricevuti da altro Comune

10

21

Trascrizione atti ricevuti dalle autorità consolari

30

22

Annotazioni in margine o in calce dei registri dello Stato Civile

5

23

Annotazioni nei registri anagrafici

5

24

Richiesta scritta di informazioni e notizie

15

25

Rilascio di certificati e attestati dagli atti correnti

5

26

Rilascio di certificati e attestati dagli atti con ricerca d’archivio

10

27

Rilascio di certificati e attestati con assunzione di informazioni

20

28

Risposta ad esposti e ricorsi

30

29

Autenticazione di firme e documenti

al momento

30

Rilascio di copia atti anno corrente e anno precedente

5

31

Rilascio di copia atti periodi precedenti il primo anno

15

32

Autocertificazioni

al momento

33

Notifica di atti (salvo urgenza)

10

34

Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

30

35

Autorizzazioni per esumazioni straordinarie

10

36

Autorizzazioni per estumulazioni straordinarie

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 - POLIZIA LOCALE

 

Num. Or.

D E S C R I Z I O N E

TERMINE GIORNI

1

Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro (salvo urgenza)

10

2

Ordinanze di viabilità a carattere permanente

10

3

Apposizione segnaletica verticale

30

4

Controlli ed accertamenti tributari (salvo urgenza)

60

5

Controlli ed accertamenti anagrafici (salvo urgenza

5

6

Controlli a seguito di reclami o segnalazioni

20

7

Controlli a seguito di reclami verbali

30

8

Rilascio permessi circolazione invalidi

20

9

Rilascio permessi circolazione isola pedonale

20

10

Notifica atti  (salvo urgenza)

15

11

Richiesta dati sulla viabilità (salvo urgenza)

10

12

Nulla osta percorribilità strade

30

13

Autorizzazioni trasporti eccezionali

30

14

Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali

30

15

Sopralluoghi e risposta conseguente (salvo urgenza

30

16

Sopralluogo per temuto pericolo e risposta conseguente

al momento

17

Ordinanze ordinarie

15

18

Ordinanze d’urgenza

al momento

19

Accertamenti per rilascio autorizzazioni varie anche di competenza di altri Uffici (salvo urgenza)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO “B” - FAC SIMILE DELL’ISTANZA DI ACCESSO FORMALE

(art. 04 D.P.R. 27 GIUGNO 1992 N° 352)

 

 

                                                                   Al Sig.

                                                                   SINDACO

                                                                   DEL COMUNE

                                                                   di

 

 

OGGETTO : ...............................................

 

          Il sottoscritto ...................................................................................................., nato a .............................................. il ..............................., residente in ..................... Via ..................................................., chiede, in qualità di ...........................................

..................................................................................................................................... di prendere visione e/o estrarre copia, nei modi indicati da codesto Comune, dei seguenti documenti :

1) .................................................................................................................................

2) .................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................. Al fine di comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 07 agosto 1990 n° 241, dichiara .....................

..................................................................................................................................... ed allega la seguente documentazione :

.....................................................................................................................................

Data ........................................................................

                                                                                      Firma